Art. 11.
(Modifica all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano».